Emergenza COVID-19: esonero contributivo relativo al I semestre 2020 per le filiere della pesca e dell’acquacoltura

È possibile presentare l’istanza entro il 12 maggio 2021

Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS ha definito l’assetto e rese note le modalità di fruizione dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali per il 1° semestre del 2020.

L’agevolazione, introdotta in risposta all’emergenza pandemica dal decreto Rilancio e poi riconfermata e ampliata dal decreto Agosto, fino ad ora non aveva potuto trovare applicazione per la mancanza di indicazioni precise da parte dell’INPS.

Attraverso la circolare n. 57/2021 pubblicata il 12 aprile 2021, le istruzioni sono finalmente arrivate sia per i datori di lavoro che hanno sospeso i versamenti nel periodo di riferimento, sia per coloro che non li hanno interrotti e che potranno beneficiare dell’agevolazione non goduta in compensazione con la contribuzione dovuta in futuro.

L’incentivo consiste, appunto, nell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Entro il 12 maggio 2021 i datori di lavoro possono, dunque, presentare istanza all’INPS utilizzando il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020″ disponibile nel portale delle Agevolazioni (ex DiResCo”) sul sito INPS .

In particolare, i datori di lavoro che hanno versato tutti i contributi per il periodo indicato, presentata l’apposita istanza entro il 12 maggio 2021, in caso di esito positivo potranno compensare l’importo dell’agevolazione non fruita con i contributi da versare successivamente.

Viceversa, chi ha sospeso i versamenti oggetto della misura perché in attesa delle istruzioni INPS, dopo aver presentato l’istanza nel termine sopraindicato, dovrà provvedere a regolare la propria posizione entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero.

Tra l’altro, in caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

Clicca qui per leggere la circolare.

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